Art. 23
Articolo abrogato dal d. lgs. 30 gennaio 1999, n. 36.
Abrogato dal 12 marzo 1999
Articolo abrogato dal d. lgs. 30 gennaio 1999, n. 36.
Abrogato dal 12 marzo 1999
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1991
Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 1991 al 12 marzo 1999. 74 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Sono abrogati l'articolo 16 della legge 11 agosto 1960, n. 933, nonche' la legge 15 dicembre 1971, n. 1240, e la legge 5 marzo 1982, n. 84. I regolamenti e gli altri atti normativi emanati in applicazione della legge 5 marzo 1982, n. 84, si applicano, in quanto compatibili, fino all'emanazione dei corrispondenti regolamenti e atti previsti dalla presente legge, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 GENNAIO 1999, N. 36
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1991-08-25;282~art23 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.