Art. 25
Articolo abrogato dal d. lgs. 30 gennaio 1999, n. 36.
Abrogato dal 12 marzo 1999
Articolo abrogato dal d. lgs. 30 gennaio 1999, n. 36.
Abrogato dal 12 marzo 1999
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1991
Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 1991 al 12 marzo 1999. 92 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' emanato il regolamento che disciplina l'organizzazione, la gestione, l'amministrazione e la contabilita' del comitato tecnico per l'energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate, istituito con deliberazione n. 15 del 12 luglio 1989 del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP). Sono poste a carico del bilancio dell'ENEA le spese per il funzionamento del comitato di cui al comma 1.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 GENNAIO 1999, N. 36
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1991-08-25;282~art25 · fonte del testo
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