Articolo abrogato dalla l. 25 febbraio 1971, n. 95.
Abrogato dal 11 aprile 1971
Articolo abrogato dalla l. 25 febbraio 1971, n. 95.
Abrogato dal 11 aprile 1971
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 28 maggio 1965 al 11 aprile 1971. 88 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'indennita' per la retribuzione dell'accompagnatore, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74 e alle successive sue modificazioni, e' concessa all'invalido, quando il medesimo sia ricoverato in istituti a fini rieducativi od assistenziali, nella misura di un quinto. Agli effetti di quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 3 sopracitato e dal comma precedente, l'Opera nazionale invalidi di guerra, nell'esercizio dell'attivita' prevista dalla legge 5 maggio 1961, n. 423, dara' comunicazione dei suddetti ricoveri all'Ufficio provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 1971, N. 95
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-04-23;488~art11 · fonte del testo
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