L'assistenza stabilita dalle leggi vigenti in favore dei mutilati ed invalidi per causa di servizio ordinario, militare e civile, e' affidata all'Opera nazionale invalidi di guerra, di cui al regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, in quale la esercitera' con le stesse modalita' e le stesse forme stabilite per i mutilati ed invalidi di guerra.

Testo vigente dal 31 maggio 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-05-05;423~art1 · fonte del testo