Articolo abrogato dalla l. 25 febbraio 1971, n. 95.
Abrogato dal 11 aprile 1971
Articolo abrogato dalla l. 25 febbraio 1971, n. 95.
Abrogato dal 11 aprile 1971
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 15 aprile 1948 al 11 aprile 1971. 91 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'indennita' speciale per l'accompagnatore prevista dall'art. 3 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, numero 74, e' elevata rispettivamente a L. 7800 ed a L. 1.400 mensili a seconda che i superinvalidi che vi hanno diritto risiedano in Comuni aventi una popolazione fino a 100.000 abitanti o superiore. L'indennita' predetta deve intendersi compresa fra gli assegni per i quali, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 agosto 1947, n. 833, spetta il rimborso delle ritenute per imposta di ricchezza mobile, imposta complementare ed addizionale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 1971, N. 95
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-09;258~art2 · fonte del testo
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