Art. 92 — Entrata in vigore ed efficacia di singole disposizioni. Norma transitoria

Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al ((30 aprile 1995)), le disposizioni anteriormente vigenti. Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal ((30 aprile 1995)).

Testo vigente dal 10 dicembre 1994

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 72/1992

    Questione infondata
    24 febbraio 1992

    Rientra nella discrezionalità del legislatore fissare il termine di entrata in vigore delle leggi, ne' in particolare - in considerazione delle esigenze organizzative degli uffici e della necessità di approntare le strutture necessarie - è contrario al canone di buon andamento dell'amministrazione della giustizia procrastinare l'entrata in vigore di una riforma di ampio respiro, qual'è la legge n. 353 del 1990. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 189 codice di procedura civile e 92 legge 26 novembre 1990 n. 353, contenente "provvedimenti urgenti per il processo civile", sollevata in riferimento all'art. 97 Cost..)

    Art. 189 c.p.c. · Art. 92 Provvedimenti urgenti per il processo civile · Art. 50 Istituzione del giudice di pace · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 dicembre 1994

Confronto con la versione in vigore dal 27 dicembre 1992 al 10 dicembre 1994. 7 parole tolte, 6 parole aggiunte.

Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al tolto: 2 gennaio 1994 aggiunto: 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti. tolto: 2. Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da … 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal tolto: 2 gennaio 1994 aggiunto: 30 aprile 1995.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353~art92 · fonte del testo