Art. 1 — Saggio degli interessi

L'articolo 1284 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 1284. - (Saggio degli interessi). - Il saggio degli interessi legali e' del dieci per cento in ragione di anno. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale".

Testo vigente dal 1 dicembre 1990

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 60/1992

    Altra decisione
    18 febbraio 1992

    Restituzione degli atti al giudice a quo perché riesamini la rilevanza della prospettata questione alla luce della nuova disciplina dettata dall'art. 16, comma sesto, legge 30 dicembre 1991, n. 412, che, in materia di rivalutazione dei crediti previdenziali dispone che "l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito".

    Art. 429 c.p.c. · Art. 1 Provvedimenti urgenti per il processo civile · Art. 3 cost. · Art. 1224 c.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353~art1 · fonte del testo