Art. 41 — Rappresentanza davanti al conciliatore

L'articolo 317 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 317. - (Rappresentanza davanti al conciliatore). - Davanti al conciliatore le parti possono farsi rappresentare da persone munite di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale. Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare".

Testo vigente dal 1 dicembre 1990

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353~art41 · fonte del testo