Art. 40 — Forma della domanda

Dopo l'articolo 315 del codice di procedura civile e' inserita la seguente intitolazione: "Capo III. Disposizioni Speciali per il Procedimento Davanti al Conciliatore". L'articolo 316 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 316. - (Forma della domanda). - Davanti al conciliatore la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. La domanda si puo' anche proporre verbalmente. Di essa il conciliatore fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, e' notificato con citazione a comparire a udienza fissa".

Testo vigente dal 1 dicembre 1990

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353~art40 · fonte del testo