Art. 26 — Rappresentanza davanti al giudice di pace

L'articolo 317 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 317 - (Rappresentanza davanti al giudice di pace). - Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale. Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare".

Testo vigente dal 27 novembre 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374~art26 · fonte del testo