Art. 25 — Forma della domanda

Dopo l'articolo 315 del codice di procedura civile l'intitolazione: "CAPO III. DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL CONCILIATORE" e' sostituita dalla seguente: "CAPO III. DISPOSIZIONI SPECIALI PE IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE". L'articolo 316 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 316 - (Forma della domanda). - Davanti al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. La domanda si puo' anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, e' notificato con citazione a comparire a udienza fissa".

Testo vigente dal 27 novembre 1991

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 458/1998

    Parametro
    30 dicembre 1998

    Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 39, 43, 44 e 47 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), dell'art. 1 della legge 21 novembre 1991, n. 374 e, per conseguenza, dell'intero testo della predetta legge, sollevate, in riferimento, rispettivamente, agli artt. 24, 25 e alla…

    Art. 39 Istituzione del giudice di pace · Art. 43 Istituzione del giudice di pace · Art. 44 Istituzione del giudice di pace · Art. 47 Istituzione del giudice di pace

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374~art25 · fonte del testo