I datori di lavoro, all'atto della richiesta, devono dimostrare di non avere proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti per riduzione di personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato. ((Nei confronti dei datori di lavoro che effettuano licenziamenti per riduzione di personale nel periodo in cui usufruiscono delle agevolazioni previste dalla presente legge, dette agevolazioni sono sospese)).

Testo vigente dal 12 luglio 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 luglio 1978

Confronto con la versione in vigore dal 11 giugno 1977 al 12 luglio 1978. 24 parole tolte, 8 parole aggiunte.

I datori di lavoro, all'atto della richiesta, devono dimostrare di non avere proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti per riduzione di personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato. tolto: I aggiunto: Nei confronti dei datori di lavoro che tolto: assumono giovani iscritti nelle liste speciali, nel caso effettuino aggiunto: effettuano licenziamenti per riduzione di personale nel periodo in cui usufruiscono delle agevolazioni previste dalla presente legge, tolto: decadono dai benefici da questa previsti e sono tenuti a rimborsare quanto hanno percepito aggiunto: dette agevolazioni sono sospese.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1977-06-01;285~art13 · fonte del testo