Durante il periodo di applicazione della presente legge, i giovani di eta' tra i 15 e i 29 anni, iscritti nella lista speciale, se in possesso della qualifica professionale richiesta, possono essere assunti, previa effettuazione di un periodo di prova di trenta giorni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e secondo le modalita' della presente legge, da datori di lavoro, fatta eccezione per quelli indicati nell'articolo 11, terzo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' da enti pubblici economici.

Testo vigente dal 11 giugno 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-06-01;285~art6 · fonte del testo