L'ente o il datore di lavoro, presso cui il giovane frequenta il corso di formazione professionale, deve accertare la frequenza del giovane al corso stesso. Fatta eccezione per le ipotesi previste dall'articolo 2110 del codice civile, se il giovane assunto ai sensi della presente legge non frequenta il corso di formazione professionale o, comunque, si assenta per un numero di giornate non inferiore ad un quinto di quello complessivo che e' tenuto a frequentare, il contratto di Formazione si risolve a tutti gli effetti ed il giovane viene cancellato dalle liste speciali senza potervi piu' essere reiscritto.

Testo vigente dal 11 giugno 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-06-01;285~art12 · fonte del testo