I programmi di cui all'articolo precedente si attuano mediante contratti di formazione e lavoro ai sensi dell'articolo 7. I giovani destinati all'attuazione dei progetti specifici devono frequentare qualificati cicli formativi promossi o autorizzati dalla regione anche presso aziende o loro consorzi per consentire l'acquisizione di determinati livelli di professionalita' in relazione agli orientamenti del mercato del lavoro oltre alle attivita' formative proprie del progetto. Il numero delle ore destinate ai suddetti cicli formativi, che non sono retribuite, non puo' essere inferiore al trenta per cento delle ore di attivita' lavorativa prevista dal contratto. Per il perseguimento degli scopi di cui al presente articolo, nei territori indicati all'articolo 1 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le regioni possono avvalersi dell'apporto tecnico del Centro di formazione e studi (FORMEZ). La quota dei finanziamenti del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori spettante alle regioni deve essere destinata in via primaria alle iniziative connesse a contratti di formazione ed ai cicli formativi di cui all'articolo 16-bis della presente legge.

Testo vigente dal 26 agosto 1978

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1977-06-01;285~art26bis · fonte del testo