Con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite, in ciascun esercizio finanziario, le quote del fondo da concedere in anticipazione ai singoli Istituti di credito, che saranno determinate avuto riguardo alle possibilita' di formazione di proprieta' contadina nei singoli territori. La ripartizione potra' riguardare anche lo stanziamento attribuito all'esercizio finanziario successivo a quello in cui la ripartizione stessa viene effettuata. La concessione e l'utilizzazione delle anticipazioni saranno regolate da apposite convenzioni che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministero del tesoro stipuleranno con gli Istituti di credito prescelti tra quelli di cui al precedente articolo 16. Tali convenzioni sono esenti da tassa di bollo e di registro.

Testo vigente dal 9 giugno 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;590~art17 · fonte del testo