Per la concessione dei mutui e dei prestiti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 della presente legge e' istituito, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un fondo di rotazione dal quale saranno tratte le occorrenti anticipazioni agli istituti che esercitano il credito agrario di miglioramento ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni. A favore del fondo di rotazione di cui al precedente comma, sono autorizzate le seguenti anticipazioni da iscrivere in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste: lire 1 miliardo per l'esercizio finanziario 1963-64; lire 10 miliardi per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964: lire 25 miliardi per l'esercizio finanziario 1965; lire 50 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1970. Il fondo di rotazione e' incrementato fino al 31 dicembre 1984 dalle quote di ammortamento per capitale ed interessi corrisposte dai mutuatari, dedotta la quota a compenso del servizio degli Istituti secondo il disposto dell'articolo 7.

Testo vigente dal 9 giugno 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;590~art16 · fonte del testo