Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1869
Confronto con la versione in vigore dal 6 gennaio 1869 al 9 maggio 2025. 90 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I cittadini di ciascuna delle due Parti contraenti potranno liberamente stabilire, negli Stati dell'altra, societa' commerciali, industriali e bancarie, associazioni mutue ed in partecipazione, e qualunque altro consorzio, tanto fra loro quanto con sudditi tunisini o di una terza Potenza, purche' si propongano uno scopo legittimo e si sottomettano alle Leggi vigenti del paese nel quale vengono stabilite.
tolto: Tuttavia le Societa' in accomandita, il di cui capitale fosse diviso in azioni nominali o al portatore, e le Societa' anonime, non potranno stabilirsi nei rispettivi territori senza l'autorizzazione del Governo locale.aggiunto: Trattato-art. 18 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1868-12-30;4768~art18 · fonte del testo
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