Provvedimento abrogato dalla l. 20 maggio 1985, n. 222.
Abrogato dal 3 giugno 1985
Provvedimento abrogato dalla l. 20 maggio 1985, n. 222.
Abrogato dal 3 giugno 1985
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1962 al 3 giugno 1985. 160 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'articolo 2 della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, e' sostituito dal seguente: "Per ottenere i benefici indicati dall'articolo 1 l'Ordinario diocesano deve presentare domanda, per il tramite della Commissione pontificia per l'arte sacra, al Ministero dei lavori pubblici, allegando al progetto di massima dell'opera una relazione dimostrativa delle necessita' della stessa. Tali atti debbono essere approvati dalla Pontificia commissione per quanto riguarda la rispondenza dell'opera ai precetti della liturgia dell'arte sacra. Alla Pontificia commissione per l'arte sacra e' corrisposto per ogni progetto, quando entra in fase esecutiva, a titolo di rimborso di spese, lo 0,25 per cento dell'importo della spesa sostenuta dallo Stato. L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilita'. Il pagamento della somma corrispondente alla spesa delle opere ed all'acquisto delle aree a norma dell'articolo 1 e' effettuato dopo il collaudo dei lavori. Sono tuttavia, ammesse liquidazioni parziali in corso di opera in base a certificati di avanzamento dei lavori vistati dall'Ufficio del genio civile".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 20 MAGGIO 1985, N. 222
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-04-18;168~art2 · fonte del testo
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