Provvedimento abrogato dalla l. 20 maggio 1985, n. 222.
Abrogato dal 3 giugno 1985
Provvedimento abrogato dalla l. 20 maggio 1985, n. 222.
Abrogato dal 3 giugno 1985
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1962 al 3 giugno 1985. 90 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Nel caso che gli Ordinari diocesani contraggano mutui per la esecuzione dei lavori previsti dal precedente articolo, il contributo e' corrisposto direttamente all'istituto mutuante. Gli enti ed istituti di credito edilizio fondiario e simili, nonche' la, Cassa depositi e prestiti sono autorizzati a compiere le operazioni di mutuo. Per i mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti la garanzia e' prestata dai Comuni o dalle Province ovvero dalle Diocesi mediante vincolo di usufrutto di rendita consolidata, dello Stato e con deposito, della stessa presso la Cassa depositi e prestiti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 20 MAGGIO 1985, N. 222
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-04-18;168~art5 · fonte del testo
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