Provvedimento abrogato dalla l. 20 maggio 1985, n. 222.
Abrogato dal 3 giugno 1985
Provvedimento abrogato dalla l. 20 maggio 1985, n. 222.
Abrogato dal 3 giugno 1985
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1962 al 3 giugno 1985. 131 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'articolo 3 della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, e' sostituito dal seguente: "L'esecuzione delle opere previste dalla presente legge e' sottoposta alla vigilanza degli Uffici del genio civile. In ogni progetto e' computata, per spese di compilazione, direzione e sorveglianza, una somma corrispondente al 5 per cento dell'ammontare dei lavori a carico dello Stato. La liquidazione di dette spese, per la quota afferente la progettazione, da computarsi nella misura del 2% dell'importo dei lavori di costituzione al rustico, puo' essere effettuata in unica soluzione con il primo dei certificati di avanzamento dei lavori. Il collaudo delle opere e' eseguito con le norme vigenti per i lavori di conto dello Stato. Le spese di collaudo, limitatamente ai lavori eseguiti a carico dello Stato, gravano sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 20 MAGGIO 1985, N. 222
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-04-18;168~art3 · fonte del testo
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