Le informazioni relative all'introduzione sul territorio nazionale di latte in polvere registrate nei sistemi informativi utilizzati dal Ministero della salute sono messe a disposizione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

Testo vigente dal 21 agosto 2014

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Che cosa è cambiato dal 21 agosto 2014

Confronto con la versione in vigore dal 7 maggio 1974 al 21 agosto 2014. 61 parole tolte, 43 parole aggiunte.

tolto: E' fatto obbligo a chi importaaggiunto: Le informazioni relative all'introduzione sul territorio nazionale di latte in polvere tolto: di comunicare, all'atto dello sdoganamento, alla dogana e, a mezzo lettera raccomandata, all'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competenti per territorio, la destinazione, ad uso zootecnico o ad uso alimentare umano, del latte stesso. Il cambiamento della destinazione dichiarata e' subordinato alla preventiva autorizzazione dell'istituto di vigilanza di cui al precedente comma aggiunto: registrate nei sistemi informativi utilizzati dal Ministero della salute sono messe a disposizione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1974-04-11;138~art2 · fonte del testo