Art. 13 — Autorità competente ad irrogare le sanzioni

L'autorita' competente ad irrogare le sanzioni amministrative indicate all'articolo 12 e' il Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che provvede utilizzando a tale fine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione.

Testo vigente dal 26 maggio 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-04-29;75~art13 · fonte del testo