Art. 3
Di questo articolo Normattiva, da cui prendiamo i testi, nei suoi dati aperti riporta solo la rubrica: il testo non c'è ancora.
Testo vigente dal 21 agosto 2014
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Testo vigente dal 21 agosto 2014
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
2 versioni dal 1974
Confronto con la versione in vigore dal 7 maggio 1974 al 21 agosto 2014. 118 parole tolte.
tolto: I produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori di latte in polvere o altri latti comunque conservati devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico con fogli progressivamente numerati e vidimati, prima dell'uso, dall'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio. Tali registri devono essere conservati per un periodo non inferiore a tre anni dalla data dell'ultima registrazione ed essere esibiti ad ogni richiesta degli addetti alla vigilanza. Coloro che detengono soltanto i prodotti di cui al regolamento (CEE) 990/72 del 15 maggio 1972 o latti chiusi in confezioni originali di peso non superiore ad 1 chilogrammo, sono esentati dall'obbligo del registro di carico e scarico di cui al presente articolo.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1974-04-11;138~art3 · fonte del testo
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