La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente ((deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e)) puo' eseguirsi a mezzo della posta ((direttamente dagli uffici finanziari, nonche', ove cio' risulti impossibile,)) a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria, secondo le modalita' previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli articoli 26, 45 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' le altre modalita' di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta. Qualora i messi comunali e i messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria si avvalgano del sistema di notifica a mezzo posta, il compenso loro spettante ai sensi del primo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e' ridotto della meta'.

Testo vigente dal 15 maggio 1998

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 14, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 483/2026

    9 gennaio 2026

    La particolare struttura dell'atto impo-esattivo di cui all'art. 29, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, che cumula in sé accertamento e riscossione, non osta all'applicazione dell'ordinaria disciplina in tema di notificazione degli avvisi di recupero tributario, sicché esso può essere notificato, al pari dell'avviso di accertamento e della cartella di pagamento considerati singolarmente, dall'ufficio anche in via diretta a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, e non necessariamente tramite ufficiale giudiziario, non sussistendo alcuna incompatibilità tra le due disposizioni, né potendo desumersi dal tenore letterale dell'art. 29 - nella parte in cui consente l'uso della raccomandata con avviso di ricevimento per i "successivi atti da notificare al contribuente" - l'esclusione della notificazione postale dell'atto impositivo stesso.

    Art. 14

    Rassegna di gennaio 2026, p. 106 ↗

Tutte le 11 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di gennaio 2026 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 2/2020

    Questione infondata
    3 gennaio 2020

    Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 26, primo comma, secondo periodo, del d.P.R. n. 602 del 1973, 14 della legge n. 890 del 1982 e 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006. Il rimettente ha dato conto con motivazione sintetica, ma non implausibile, delle ragioni che inducono a fare applicazione delle disposizioni censurate.

    Art. 26 Riscossione imposte sul reddito · Art. 14 Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari · Art. 3 cost. · Art. 23 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 104/2019

    Questione infondata
    24 aprile 2019

    Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 14 della legge n. 890 del 1982 e 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006. Il rimettente ha dato conto con motivazione sintetica, ma non implausibile, delle ragioni che inducono a fare applicazione delle disposizioni censurate.

    Art. 14 Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 23 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 15 maggio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 4 dicembre 1982 al 15 maggio 1998. 17 parole aggiunte.

La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente aggiunto: deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e puo' eseguirsi a mezzo della posta aggiunto: direttamente dagli uffici finanziari, nonche', ove cio' risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1982-11-20;890~art14 · fonte del testo