Art. 10 — Modifica e revoca dei permessi
Provvedimento abrogato dalla l. 2 dicembre 1994, n. 689.
Abrogato dal 20 dicembre 1994
Provvedimento abrogato dalla l. 2 dicembre 1994, n. 689.
Abrogato dal 20 dicembre 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1985
Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1985 al 20 dicembre 1994. 112 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Con le modalita' di cui all'articolo 7 i permessi possono essere modificati o revocati qualora sia ritenuto necessario sulla base dell'evoluzione delle conoscenze tecniche e scientifiche o per motivi di interesse pubblico o per conformarli alle obbligazioni assunte dal Governo italiano sul piano internazionale. I permessi possono essere modificati anche a richiesta del titolare per validi motivi. I permessi possono altresi' essere modificati e revocati, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della marina mercantile, quando il Ministro degli affari esteri ritenga che la loro mancata modifica o il loro mantenimento possa recare grave nocumento alle relazioni internazionali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1994, N. 689
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1985-02-20;41~art10 · fonte del testo
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