Art. 11 — Decadenza dai permessi
Provvedimento abrogato dalla l. 2 dicembre 1994, n. 689.
Abrogato dal 20 dicembre 1994
Provvedimento abrogato dalla l. 2 dicembre 1994, n. 689.
Abrogato dal 20 dicembre 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1985
Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1985 al 20 dicembre 1994. 107 parole tolte, 9 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Con le modalita' di cui all'articolo 7 il titolare del permesso e' dichiarato decaduto, previa contestazione dei motivi e assegnazione di un congruo termine per le deduzioni dell'interessato, quando:
tolto: 1) perde i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari;
tolto: 2) non adempie agli obblighi derivanti dalla presente legge o imposti dal permesso;
tolto: 3) commette infrazioni gravi in materia di sicurezza, sanita', lavoro e tutela dell'ambiente;
tolto: 4) incorre in una grave inosservanza dei tempi e delle modalita' indicati nel programma dei lavori;
tolto: 5) cede il permesso senza essere stato regolarmente autorizzato;
tolto: 6) ritarda per oltre due anni il pagamento delle somme dovute, in relazione alla coltivazione, ai sensi dell'articolo 15.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1994, N. 689
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1985-02-20;41~art11 · fonte del testo
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