Art. 52 — Onere finanziario
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1987
Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1987 al 9 ottobre 2010. 120 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Alla copertura dell'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 80 miliardi in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 4005 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il 1987 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Gli stanziamenti del suddetto capitolo per gli anni 1988 e 1989 non potranno superare gli stanziamenti fissati per l'anno finanziario 1987 dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1987 e bilancio pluriennale 1987-89 depurati delle compensazioni offerte e poi aumentati del tasso programmato di inflazione per i detti anni 1988 e 1989. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1986-12-24;958~art52 · fonte del testo
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