Art. 23 — Onere finanziario
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 5 aprile 2006 n. 160.
Abrogato dal 28 luglio 2006
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 5 aprile 2006 n. 160.
Abrogato dal 28 luglio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 1973 al 28 luglio 2006. 54 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo per l'anno 1973, si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 5 APRILE 2006 N. 160
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1973-12-20;831~art23 · fonte del testo
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