Art. 3 — Onere finanziario
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 24 marzo 2000, n. 85.
Abrogato dal 26 aprile 2000
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 24 marzo 2000, n. 85.
Abrogato dal 26 aprile 2000
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1989
Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1989 al 26 aprile 2000. 100 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.767 milioni per l'anno 1989, in lire 2.345 milioni per l'anno 1990 ed in lire 2.764 milioni per l'ano 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per "Norme concernenti il riordinamento del Ministero degli affari esteri e il potenziamento del servizio diplomatico consolare". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2000, N. 85
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1989-08-04;285~art3 · fonte del testo
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