Provvedimento abrogato dal d.lgs. 27 maggio 2005, n. 102.
Abrogato dal 30 giugno 2005
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 27 maggio 2005, n. 102.
Abrogato dal 30 giugno 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1988
Confronto con la versione in vigore dal 23 marzo 1988 al 30 giugno 2005. 66 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli accordi interprofessionali sono depositati, a cura delle parti contraenti, entro quindici giorni dalla loro stipulazione, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Comitato di cui all'articolo 9 della legge 8 novembre 1986, n. 752, e gli assessorati all'agricoltura e all'industria delle regioni interessate. Gli accordi interprofessionali prevedono le modalita' di deposito dei contratti di coltivazione e vendita.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 27 MAGGIO 2005, N. 102
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1988-03-16;88~art10 · fonte del testo
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