Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2005

Confronto con la versione in vigore dal 23 marzo 1988 al 30 giugno 2005. 283 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.

tolto: In conformita' a quanto deliberato dal Comitato di cui all'articolo 9 della legge 8 novembre 1986, n. 752, per il raggiungimento delle finalita' della presente legge, gli accordi interprofessionali stabiliscono, in particolare:

tolto: a) il prodotto oggetto dell'accordo e dei contratti di coltivazione e vendita, le modalita' e i tempi di consegna;

tolto: b) il prezzo minimo o, in caso di accordi poliennali, i criteri per la sua determinazione, con particolare riferimento alla dinamica dei costi di produzione; i tempi, le modalita' di pagamento e le eventuali anticipazioni del prezzo;

tolto: c) i quantitativi ed i requisiti qualitativi dei prodotti;

tolto: d) il termine entro il quale dovranno essere stipulati i contratti di coltivazione e vendita;

tolto: e) i sistemi di controllo dei requisiti qualitativi dei prodotti;

tolto: f) le garanzie per le parti contraenti;

tolto: g) le modalita' di esecuzione degli accordi e dei contratti;

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

tolto: h) la definizione delle forme di assistenza tecnica e finanziaria per il miglioramento dei prodotti;

tolto: i) la costituzione di organismi paritetici per la verifica periodica dell'attuazione degli accordi e dei contratti e per ogni altra iniziativa utile al raggiungimento degli obiettivi degli accordi. Gli accordi devono prevedere clausole penali per i casi di inadempimento o ritardo, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno. Gli accordi possono stabilire la corresponsione, da parte di ciascun produttore, trasformatore o commerciante, alle rispettive associazioni di appartenenza, di contributi per la stipula degli accordi e per l'assistenza nella conclusione dei contratti di coltivazione e vendita. Gli accordi possono altresi' prevedere la istituzione di fondi destinati ad iniziative tese a favorire la stabilizzazione del mercato e la valorizzazione dei prodotti oggetto degli accordi, costituiti da trattenute operate sui prezzi da corrispondere ai produttori, nonche' da eventuali contributi dello Stato e delle regioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 27 MAGGIO 2005, N. 102

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1988-03-16;88~art5 · fonte del testo