Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1935 al 16 dicembre 2009. 181 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 2, Enti od Istituti gia' esistenti siano riconosciuti come Istituti autonomi provinciali o come sezioni locali di Enti provinciali, i detti Istituti provinciali e le dette sezioni si considereranno di diritto cessionari di tutti i diritti, ragioni ed azioni di qualsiasi genere, giudiziarie o non, senza eccezione alcuna, di tutte le proprieta' mobiliari od immobiliari, titoli o crediti, e di quanto altro sia di spettanza degli Enti od Istituti preesistenti, e ne assumeranno tutte le obbligazioni passive, con impegno di soddisfarle nel loro importo integrale.

tolto: La disposizione di cui al presente articolo vige altresi' nei casi di fusione di cui all'art. 3, e nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4, le gestioni comunali o provinciali o le gestioni speciali per case popolari siano incorporate negli Istituti provinciali o nelle sezioni locali di essi.

tolto: Gli atti relativi ai trasferimenti di proprieta' e di crediti di cui al presente articolo saranno registrati con tassa fissa, come a tassa fissa saranno altresi' soggette le formalita' ipotecarie e le volture catastali, salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1935-06-06;1129~art5 · fonte del testo