Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1935
Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1935 al 16 dicembre 2009. 161 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Nei capoluoghi di provincia ove gia' esistono Enti o Istituti autonomi per le case popolari, questi, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, saranno riconosciuti come Istituti autonomi provinciali.
tolto: Del pari il Ministro per i lavori pubblici, con suo decreto, potra' riconoscere come sezioni locali degli Istituti provinciali, gli Enti od Istituti autonomi per case popolari che gia' esistano in altri comuni della rispettiva circoscrizione, salvo che essi non abbiano sufficienti attivita' per far fronte ai loro debiti, nel qual caso saranno invece messi in liquidazione coatta ai sensi dell'art. 10 del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2655.
tolto: Col decreto di riconoscimento degli Istituti provinciali sara' provveduto altresi' all'approvazione del nuovo statuto organico, il quale, salvo gli emendamenti o le aggiunte che si rendessero necessari in rapporto alle particolari esigenze locali e condizioni di ciascun Istituto, dovra' riportare le norme fondamentali di uno statuto-tipo da emanarsi con decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1935-06-06;1129~art2 · fonte del testo
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