Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1935
Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1935 al 16 dicembre 2009. 83 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Con decreto Reale potra' essere costituito in ciascun capoluogo di provincia un Istituto autonomo provinciale per le case popolari, che svolgera' la propria attivita' a beneficio delle classi meno abbienti, in tutti quei comuni della circoscrizione provinciale nei quali se ne manifesti il bisogno.
tolto: Gli Istituti autonomi provinciali per le case popolari, con l'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, potranno costituire nei Comuni della rispettiva circoscrizione, ove sia necessario, apposite sezioni locali.
tolto: La gestione ed il bilancio di tali sezioni saranno tenuti distinti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1935-06-06;1129~art1 · fonte del testo
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