Provvedimento abrogato dalla l. 9 gennaio 1991, n. 10.
Abrogato dal 15 luglio 1991
Provvedimento abrogato dalla l. 9 gennaio 1991, n. 10.
Abrogato dal 15 luglio 1991
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1976
Confronto con la versione in vigore dal 7 giugno 1976 al 15 luglio 1991. 57 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Gli impianti centralizzati di produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari da installare dopo l'entrata in vigore del regolamento di esecuzione devono essere previsti e condotti in modo che l'acqua sia erogata a temperatura non superiore a 48° C. Gli impianti predetti devono essere dotati di contatori divisionali nei casi indicati dal regolamento di esecuzioneaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N. 10.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1976-03-30;373~art7 · fonte del testo
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