Provvedimento abrogato dalla l. 9 gennaio 1991, n. 10.
Abrogato dal 15 luglio 1991
Provvedimento abrogato dalla l. 9 gennaio 1991, n. 10.
Abrogato dal 15 luglio 1991
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1976
Confronto con la versione in vigore dal 7 giugno 1976 al 15 luglio 1991. 102 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Tutti gli impianti di cui all'articolo precedente, con potenza termica al focolare eguale o superiore a 100.000 kcal/h, debbono essere sottoposti al collaudo al fine di verificarne la conformita' alle norme della presente legge. Il collaudo deve essere eseguito, entro 10 mesi dal rilascio della licenza di uso o di abitabilita', da un ingegnere iscritto all'albo professionale, che non sia intervenuto nella progettazione, direzione ed esecuzione delle opere. La nomina del collaudatore spetta al committente. Il collaudatore deve redigere due copie del certificato di collaudo e depositarle al comune il quale provvede a restituire una copia con l'attestazione dell'avvenuto depositoaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N. 10.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1976-03-30;373~art10 · fonte del testo
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