Provvedimento abrogato dalla l. 9 gennaio 1991, n. 10.
Abrogato dal 15 luglio 1991
Provvedimento abrogato dalla l. 9 gennaio 1991, n. 10.
Abrogato dal 15 luglio 1991
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1976
Confronto con la versione in vigore dal 7 giugno 1976 al 15 luglio 1991. 108 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Gli impianti di produzione del calore destinato al riscaldamento degli ambienti, alimentati da combustibili liquidi o gassosi, gia' installati negli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione e aventi una potenza termica al focolare eguale o superiore a 100 mila kcal/h, devono essere dotati di un sistema automatico di regolazione del calore fornito all'impianto di utilizzazione in relazione alle variazioni della temperatura, entro i termini che saranno indicati nel regolamento di esecuzione, in relazione alla potenza termica degli impianti ed alle esigenze delle diverse zone. Tali termini non potranno comunque superare i cinque anni successivi alla entrata in vigore della presente leggeaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N. 10.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1976-03-30;373~art6 · fonte del testo
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