(Individuazione del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari nei procedimenti di assise) 1. Per i reati di competenza della corte di assise le indagini preliminari sono svolte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale individuato a norma degli articoli 8, 9, 10, 11 e 16 del codice. Con i medesimi criteri e' individuato il giudice per le indagini preliminari. ((E' fatto salvo quanto previsto dagli articoli 51 comma 3- bis e 328 comma 1- bis del codice.)) 2. Il procuratore della Repubblica indicato nel comma 1 partecipa al dibattimento davanti alla corte di assise e, nelle ipotesi di giudizio direttissimo, presenta l'imputato davanti al giudice del dibattimento. 3. Sono abrogati gli articoli 3 e 4 della legge 24 novembre 1951 n. 1324.

Testo vigente dal 22 novembre 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 novembre 1991

Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 1989 al 22 novembre 1991. 18 parole aggiunte.

… del codice. Con i medesimi criteri e' individuato il giudice per le indagini preliminari. aggiunto: E' fatto salvo quanto previsto dagli articoli 51 comma 3- bis e 328 comma 1- bis del codice. 2. Il procuratore della Repubblica indicato nel comma 1 partecipa al dibattimento davanti …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art238 · fonte del testo