Art. 51 — Personale tecnico impiegato per la documentazione degli atti

1. Quando rileva l'esigenza di avvalersi di personale tecnico estraneo all'amministrazione dello Stato per la documentazione degli atti, nei casi previsti dagli articoli 135 comma 2, 138 comma 2 e 139 comma 4 del codice, l'autorita' giudiziaria ne fa richiesta al Presidente della Corte di appello perche' provveda alla scelta del personale idoneo. 2. Al fine indicato nel comma 1, il Ministero della giustizia, nei limiti delle risorse finanziarie attribuite e con le modalita' di cui al comma 3-bis, stipula contratti ((...)) con imprese o cooperative di servizi specialistici. 3. Nell'ambito della politica di decentramento amministrativo e di contenimento della spesa pubblica, le procedure di cui al comma 2 possono essere delegate, per ciascun distretto, al Presidente della Corte di appello. 3-bis. ((Il Ministero della giustizia)), al fine di attuare la delega di cui al comma 3, individua ((...)) gli schemi di contratto di cui al comma 2, nonche', previo monitoraggio delle caratteristiche e del costo medio di mercato di prestazioni analoghe od equivalenti, la tipologia ed il costo massimo delle prestazioni.

Testo vigente dal 25 febbraio 2023

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 280/1993

    Questione inammissibile
    10 giugno 1993

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 76, 97, primo comma e 101, secondo comma, della Costituzione dal Pretore di Vicenza - Sez…

    Art. 51 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 24 cost. · Art. 76 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 25 febbraio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 23 agosto 2005 al 25 febbraio 2023. 20 parole tolte, 3 parole aggiunte.

… risorse finanziarie attribuite e con le modalita' di cui al comma 3-bis, stipula contratti tolto: di durata biennaleaggiunto: ... con imprese o cooperative di servizi specialistici. 3. Nell'ambito della politica di decentramento … possono essere delegate, per ciascun distretto, al Presidente della Corte di appello. 3-bis. Il tolto: Direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, aggiunto: Ministero della giustizia, al fine di attuare la delega di cui al comma 3, individuatolto: , sentito il Direttore generale della giustizia penale,aggiunto: ... gli schemi di contratto di cui al comma 2, nonche', previo monitoraggio delle …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art51 · fonte del testo