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Che cosa è cambiato dal 17 novembre 1991

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1968 al 17 novembre 1991. 304 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Per la valutazione dei titoli ogni commissario dispone:

tolto: 1) fino ad un massimo di punti 3,50 per titoli di studio e di carriera;

tolto: 2) fino ad un massimo di punti 6,50 per titoli relativi all'esercizio professionale. La valutazione dell'esercizio professionale non puo' superare i 20 anni di attivita' di servizio e non puo' essere inferiore ad un anno sia come titolare che come collaboratore di farmacia. L'esercizio professionale e' valutato:

tolto: a) dal 1° al 10° anno: punti 0,55 per anno;

tolto: b) dall'11° al 20°: punti 0,10 per anno. Tale punteggio va attribuito per ogni anno di effettivo servizio come titolare o come direttore della farmacia. Per i collaboratori il punteggio e' ridotto rispettivamente a punti 0,50 e a punti 0,09. Per i coadiutori nell'industria farmaceutica nonche' per gli altri farmacisti iscritti all'albo e che esercitano attivita' complementare, il punteggio e' ridotto rispettivamente a punti 0,40 e a punti 0,08. Il servizio di direttore di officine farmaceutiche previsto dagli articoli 144 e 161 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' equiparato a quello di direttore di farmacia, mentre il servizio di direttore dei depositi di cui all'articolo 188-bis del predetto testo unico e' equiparato al servizio di collaboratore in farmacia. Al concorrente figlio, o in mancanza di figli, al coniuge del farmacista la cui farmacia sia a concorso sono riconosciuti punti 10 complessivi sulla categoria dei titoli relativi all'esercizio professionale. Ai mutilati e invalidi di guerra in godimento di pensione di guerra di una delle prime quattro categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e ai mutilati e invalidi civili la cui capacita' lavorativa risulti ridotta di almeno un terzo sono riconosciuti punti 10 complessivi per la categoria dei titoli relativi all'esercizio professionale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 NOVEMBRE 1991, N. 362

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-04-02;475~art7 · fonte del testo