Art. 5
Articolo abrogato dalla l. 8 novembre 1991, n. 362.
Abrogato dal 17 novembre 1991
Articolo abrogato dalla l. 8 novembre 1991, n. 362.
Abrogato dal 17 novembre 1991
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1968 al 17 novembre 1991. 37 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Ciascun commissario dispone di 10 punti per la valutazione dei titoli e di 20 punti per le prove di esame. I titoli si distinguono in titoli di studio e di carriera e in titoli relativi all'esercizio professionale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 NOVEMBRE 1991, N. 362
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-04-02;475~art5 · fonte del testo
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