Art. 6
Articolo abrogato dalla l. 8 novembre 1991, n. 362.
Abrogato dal 17 novembre 1991
Articolo abrogato dalla l. 8 novembre 1991, n. 362.
Abrogato dal 17 novembre 1991
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1968 al 17 novembre 1991. 112 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Le prove di esame consistono in una prova pratica riguardante, la tecnica farmaceutica, limitatamente all'esercizio pratico della professione e in una prova orale riguardante, oltre la tecnica farmaceutica, anche la farmacologia e la legislazione farmaceutica, secondo i programmi che saranno stabiliti con decreto del Ministro per la sanita' sentiti il Consiglio superiore di sanita' e la federazione degli ordini dei farmacisti. Ogni commissario dispone di 10 punti per la prova pratica e di altrettanti per la prova orale. Sono ammessi alla prova orale i candidati che nella prova pratica abbiano riportato almeno sei decimi. Saranno giudicati idonei i candidati che abbiano riportato almeno sei decimi in ciascuna delle due prove di esami.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 NOVEMBRE 1991, N. 362
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-04-02;475~art6 · fonte del testo
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