[1]TABELLA

[2]Art. 1.

[3]Formalita' relative ad atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto:

  • a)((motocarrozzette e trattrici agricole.......... L. 150.000
  • b)veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto promiscuo di persone o cose:
  • 1)autovetture e autoveicoli fino a 53 KW ovvero autobus e Trattori stradali fino a 110 KW.............." 150.000
  • 2)autovetture e autoveicoli oltre 53 KW, per ogni KW " 3.500
  • 3)autobus e trattori stradali oltre 110 KW, per ogni KW " 1.750))
  • C)Veicoli a motore destinati al trasporto di cose di portata:
  • 1)fino a 7 quintali.............. L. 18.000
  • 2)da oltre 7 fino a 15 quintali........ " 33.000
  • 3)da oltre 15 fino a 30 quintali....... " 39.000
  • 4)da oltre 30 fino a 45 quintali....... " 48.000
  • 5)da oltre 45 fino a 60 quintali....... " 60.000
  • 6)da oltre 60 tino a 80 quintali....... " 71.000
  • 7)oltre 80 quintali.............. " 92.000
  • D)Rimorchi di portata:
  • 1)fino a 20 quintali............. L. 29.000
  • 2)da oltre 20 fino a 50 quintali....... " 44.000
  • 3)oltre 50 quintali.............. " 60.000
  • E)Rimorchi per trasporto di persone:
  • 1)fino a 15 posti............... L. 23.000
  • 2)da 16 a 25 posti.............. " 27.000
  • 3)da 26 a 40 posti.............. " 35.000
  • 4)oltre i 40 posti.............. " 45.000 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 1981, n.692 ha disposto (con l'art. 8 comma 1) che le misure dell'imposta stabilite dall'art. 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni ed integrazioni, sono raddoppiate.

Testo vigente dal 11 luglio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 luglio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 3 ottobre 1981 al 11 luglio 1998. 64 parole tolte, 49 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: A) Motocicli di qualsiasi tipo,aggiunto: a) motocarrozzette e trattrici agricole..........tolto: ........ L. 8 aggiunto: L. 150.000

tolto: B) Veicoliaggiunto: b) veicoli a motore destinati al trasporto di tolto: per- sone aggiunto: persone o al trasporto promiscuo di persone tolto: e aggiunto: o cose:

1) tolto: fino a 8 CV................. L. 10.000

tolto: 2) da oltre 8 fino a 12 CV aggiunto: autovetture e autoveicoli fino a 53 KW ovvero autobus e Trattori stradali fino a 110 KW........... tolto: " 15.000

tolto: 3) da oltre 12 fino a 20 CV.........." 20aggiunto: ..." 150.000

tolto: 4) da oltre 20 fino a 30 CV.......... " 30.000aggiunto: 2) autovetture e autoveicoli oltre 53 KW, per ogni KW " 3.500

tolto: 5) da oltre 30 fino a 40 CV.......... " 40.000

tolto: 6) oltre 40 CV................. " 50.000aggiunto: 3) autobus e trattori stradali oltre 110 KW, per ogni KW " 1.750

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1977-12-23;952~tabella-art1 · fonte del testo