[1]L'articolo 7 della tariffa, parte I, allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e' sostituito dal seguente:

[2]Art. 7. - Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto autoveicoli:

  • A)Motocicli di qualsiasi tipo, motocarrozzette e trattrici agricole.................. L. 8.000
  • B)Veicoli a motore destinati al trasporto di per- sone o al trasporto promiscuo di persone e cose:
  • 1)fino a 8 CV................. L. 10.000
  • 2)da oltre 8 fino a 12 CV........... " 15.000
  • 3)da oltre 12 fino a 20 CV.......... " 20.000
  • 4)da oltre 20 fino a 30 CV.......... " 30.000
  • 5)da oltre 30 fino a 40 CV.......... " 40.000
  • 6)oltre 40 CV................. " 50.000
  • C)Veicoli a motore destinati al trasporto di cose di portata:
  • 1)fino a 7 quintali.............. L. 18.000
  • 2)da oltre 7 fino a 15 quintali........ " 33.000
  • 3)da oltre 15 fino a 30 quintali....... " 39.000
  • 4)da oltre 30 fino a 45 quintali....... " 48.000
  • 5)da oltre 45 fino a 60 quintali....... " 60.000
  • 6)da oltre 60 tino a 80 quintali....... " 71.000
  • 7)oltre 80 quintali.............. " 92.000
  • D)Rimorchi di portata:
  • 1)fino a 20 quintali............. L. 29.000
  • 2)da oltre 20 fino a 50 quintali....... " 44.000
  • 3)oltre 50 quintali.............. " 60.000
  • E)Rimorchi per trasporto di persone:
  • 1)fino a 15 posti............... L. 23.000
  • 2)da 16 a 25 posti.............. " 27.000
  • 3)da 26 a 40 posti.............. " 35.000
  • 4)oltre i 40 posti.............. " 45.000

Testo vigente dal 31 dicembre 1977

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-12-23;952~art8 · fonte del testo