Art. 21-quater — Misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria

Al fine di sanare i profili di nullita', per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto Ministero e' risultato soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso, il Ministero della giustizia e' autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire una o piu' procedure interne, nel rispetto del citato CCNL comparto Ministeri 1998/2001 e successivi contratti integrativi dello stesso, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge gia' in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere, di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario, di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), di funzionario contabile, di funzionario informatico e di funzionario linguistico dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformita' ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive. Ai fini del rispetto delle previsioni del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, di cui al comma 1, il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno e' fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilita' esterna comunque denominate, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 21 del presente decreto. Il Ministero della giustizia procede alla rideterminazione delle piante organiche conseguente alle procedure di cui ai commi 1 e 2. Le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in area seconda sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa nel limite di euro 25.781.938 ((per gli anni 2016, 2017 e 2018 e nel limite di euro 19.952.226 per l'anno 2019, di euro 19.898.345 per l'anno 2020, di euro 19.610.388 per l'anno 2021, di euro 19.589.491 per l'anno 2022 e di euro 24.993.169 a decorrere dall'anno 2023)), cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato fondo sui pertinenti capitoli in attuazione del presente articolo. ((5-bis. Il Ministero della giustizia comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'assunzione, le unita' di personale effettivamente reclutate ai sensi del comma 1 e la relativa spesa a regime))

Testo vigente dal 1 gennaio 2019

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 21-quater, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 29038/2025

    3 novembre 2025

    In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la disposizione di cui all'art. 21-quater del d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015 - che autorizza il Ministero della Giustizia a indire procedure selettive interne per la progressione di carriera dei dipendenti in possesso dei requisiti di legge - ha natura meramente programmatica e non attribuisce, dunque, alcun diritto agli interessati, di modo che non può riconoscersi natura perentoria al termine del 30 giugno del 2019, contemplato dal successivo accordo sindacale del 26 aprile 2017 per la definizione della procedura, essendo subordinato l'impegno assunto dall'Amministrazione con tale accordo al rispetto di quanto previsto dal suddetto art. 21-quater.

    Art. 21-quater · Art. 1175 c.c. · Art. 1375 c.c.

    Rassegna di novembre 2025, p. 97 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di novembre 2025 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2019

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2018 al 1 gennaio 2019. 1 parola tolta, 94 parole aggiunte.

… di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa nel limite di euro 25.781.938 aggiunto: per gli anni 2016, 2017 e 2018 e nel limite di euro 19.952.226 per l'anno 2019, di euro 19.898.345 per l'anno 2020, di euro 19.610.388 per l'anno 2021, di euro 19.589.491 per l'anno 2022 e di euro 24.993.169 a decorrere dall'anno tolto: 2016 aggiunto: 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma … necessarie alla ripartizione del citato fondo sui pertinenti capitoli in attuazione del presente articolo. aggiunto: 5-bis. Il Ministero della giustizia comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'assunzione, le unita' di personale effettivamente reclutate ai sensi del comma 1 e la relativa spesa a regime

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2015-06-27;83~art21quater · fonte del testo