Art. 48 adozione

Se il minore e' adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la ((responsabilita' genitoriale)) sull'adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi. L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall'articolo 147 del codice civile. Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore eta' dell'adottato stesso, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma puo' impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore con l'obbligo di investirne l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell'articolo 382 del codice civile.

Testo vigente dal 7 febbraio 2014

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 48 adozione, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 1983 al 7 febbraio 2014. 1 parola tolta, 2 parole aggiunte.

Se il minore e' adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la tolto: potesta' aggiunto: responsabilita' genitoriale sull'adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi. L'adottante ha l'obbligo di mantenere …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art48 · fonte del testo