Art. 382 c.c. — Responsabilità del tutore e del protutore

[1]Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri.

[2]Nella stessa responsabilita' incorre il protutore per cio' che riguarda i doveri del proprio ufficio.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art382 · fonte del testo