Art. 50 adozione

Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti della ((responsabilita' genitoriale)), il tribunale per i minorenni su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, puo' emettere i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della ((responsabilita' genitoriale)) sia ripreso dai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Testo vigente dal 7 febbraio 2014

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Che cosa è cambiato dal 7 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 1983 al 7 febbraio 2014. 2 parole tolte, 4 parole aggiunte.

Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti della tolto: potesta' aggiunto: responsabilita' genitoriale, il tribunale per i minorenni su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini … sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della tolto: potesta' aggiunto: responsabilita' genitoriale sia ripreso dai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art50 · fonte del testo