I fondi di rotazione di cui agli articoli 46 e 47 della legge 9 maggio 1975, n. 153, sono soppressi; le residue disponibilita' finanziarie sono trasferite alla Cassa per la formazione della proprieta' contadina. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere autorizzate operazioni di provvista mediante ricorso al mercato da parte della Cassa per la formazione della proprieta' contadina. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge. Per quanto previsto dall'articolo 5 della legge 1° luglio 1977, n. 403, dall'articolo 7 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, dall'articolo 12 della legge 1° agosto 1981, n. 423, dall'articolo 6 della legge 4 giugno 1984, n. 194, continuano ad applicarsi i criteri e le procedure ivi indicati. Il termine temporale fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, e' prorogato di un triennio; il relativo onere determinato in lire 6 miliardi e' a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 4.

Testo vigente dal 13 novembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-11-08;752~art10 · fonte del testo